Contrasto Coronavirus. Tutte le misure in vigore

SINTESI NORME DECRETO 18/12/2020 - NATALE COVID
Misure in vigore aggiornate con ordinanze e decreti regionali:
In vigore dal 28/11/2020 al 03/12/2020
DECRETO PRESIDENTE REGIONE E.R. N. 223 DEL 27/11/2020
In vigore dal 14 novembre 2020 al 3 dicembre 2020
Ordinanza Presidente Regione E.R. Num. 216 del 12/11/2020 rettificata con Ordinanza n. 218 del 20/11/2020
In vigore dal 06/11/2020:
- ORDINANZA REGIONE E.R. Num. 205 del 26/10/2020: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SCUOLA E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.
- ORDINANZA REGIONE E.R. Num. 195 del 17/10/2020 su attività di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico e attività di ristorazione, vendita per asporto di alimenti e bevande al pubblico e la ristorazione con asporto.
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 OTTOBRE 2020 - PROROGATO LO STATO DI EMERGENZA AL 31 GENNAIO 2021
- ORDINANZA Regione E.R. 25 GIUGNO 2020 DECRETO N. 120/2020 - ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. (Posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati, “Linee guida regionali per ippodromi”, piscine, servizi vasche e aree solarium).
- ORDINANZA Regione E.R. 15 GIUGNO 2020 DECRETO N. 111 2020 (attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni);
- D.P.C.M. 11 giugno 2020 (in G.U. n. 147 dell’11 giugno 2020) - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ORDINANZA Regione E.R. 12 GIUGNO 2020 DECRETO N. 109 2020 (attività delle sagre, delle manifestazioni fieristiche con qualifica locale ed eventi assimilabili, cerimonie, attività delle sale giochi e delle aree giochi per bambini, discoteche, accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, strutture ricettive ed altri esercizi aperti al pubblico, cinema, circhi e spettacoli dal vivo, corsi di musica con strumenti a fiato);
- ORDINANZA Regione E.R. 6 GIUGNO 2020 DECRETO N. 98 2020 (possibilità di realizzare in presenza tutte le attività
formative, attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici, spettacoli dal vivo all’interno di teatri, eventi assimilabili, svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni, attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica, microclima, impianti di condizionamento e funzione di ricircolo); - ORDINANZA Regione E.R. 01 GIUGNO 2020 DECRETO N. 95 2020; (ripresa centri estivi);
- ORDINANZA Regione E.R. 30 MAGGIO 2020 DECRETO N. 94 2020; (trasporto pubblico funiviario, centri termali e centri benessere, cessazione del divieto di abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli);
- ORDINANZA Regione E.R. 23 MAGGIO 2020 DECRETO N. 87 2020; (protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 - ripresa dell’attività corsistica, dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, delle attività ricettive extralberghiere, dei parchi tematici e luna park);
- ORDINANZA Regione E.R. 21 MAGGIO 2020 DECRETO N. 84 2020; (attività degli stabilimenti balneari; “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza palestre e palestre che promuovono salute in Emilia-Romagna”; “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza piscine in Emilia-Romagna”;
- ORDINANZA Regione E.R. 17 MAGGIO 2020 DECRETO N. 82/2020;
- D.P.C.M. 17 maggio 2020 e relativi allegati;
- D.L. 33 del 16 maggio 2020;
- Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 06/05/2020 - "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL' EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE E ALLE ATTIVITA' SPORTIVE".
- ANCI ER - COVID FASE 2: cosa cambia dal 4 maggio 2020
- dal Ministero dell'Interno: nuovo modello di autodichiarazione spostamenti maggio 2020.
- Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30/04/2020 - "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19".
- Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 70 del 27/04/2020 - "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE".
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 (G.U. Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020) - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna Num. 69 del 24/04/2020 - ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MERITO AI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI E DEL COMUNE DI MEDICINA.
- Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22/04/2020 - ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME
DA COVID-19. INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 61 DELL'11 APRILE 2020. - Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020: "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020
Il Presidente Conte ha firmato il dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- ORDINANZA 3 aprile 2020 DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in tema di misure urgenti di contenimento del contagio della Regione Emilia-Romagna
- Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 57 del 3/4/2020: ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO, RIFIUTI E SANITA' PRIVATA
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2020
Il Presidente del Consiglio ha firmato un Decreto che proroga fino al 13 aprile 2020 tutte le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 (Coronavirus).
Per approfondimenti: QUI dashboard nome in vigore - ANCI Emilia Romagna aggiornate al 13 maggio 2020
- ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Marzo 2020 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
- DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILIPPO ECONOMICO 25 MARZO 2020 recante aggiornamento dell'elenco delle attività consentite e l'introduzione di nuove ulteriori prescrizioni
- DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020 , n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"
- FAQ Decreto #IoRestoaCasa
Decreto 49 del 25/03/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna del 25/03/2020
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto che introduce nuove restrizioni in vigore fino al 3 aprile:
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1. Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Disponibile il nuovo modulo di autocertificazione spostamenti.
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
L'Ordinanza congiunta dei Ministeri della Salute e dell'Interno dispone il divieto per le persone fisiche di spostarsi con mezzi propri o pubblici al di fuori del proprio Comune di residenza, tranne che per esigenze di lavoro e di assoluta emergenza (salute).
Nei giorni festivi sono sospese dal 22/03/2020 al 3/04/2020, ad esclusione di farmacie, parafarmacie ed edicole, tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.
Il decreto fornisce disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.
Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020
Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 14 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020
Misure di contrasto/contenimento adottate
Evitare ogni spostamento (fino al 3 aprile 2020)
Evitare ogni spostamento sia in entrata/uscita dai territori sia all'interno dei medesimi territori, salvo per spostamenti motivati da:
a) esigenze lavorative
b) situazioni di necessità
c) spostamenti per motivi di salute.
E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Lo spostamento dovrà sempre essere attestato tramite il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti. Il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.
L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
Sono sospese (fino al 3 aprile 2020)
- tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2020.
- le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro
- le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e gli eventi, in luoghi pubblici o privati
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Relativamente alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili, si dispone che l'accesso alle sale destinate alle predette celebrazioni di matrimoni o costituzioni di unioni civili è limitato ai soggetti necessari alla validità giuridica del matrimonio o dell'unione civile ossia: il celebrante, gli sposi o le parti da unire civilmente e i due testimoni; parenti ed amici devono attendere negli spazi all'aperto nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa
- le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari in modalità telematica
- le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati)
- i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani
- le aperture degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante ubicate nei tratti stradali che attraversano centri abitati
- ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali
- i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari
- vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
Sono chiusi (fino al 25 marzo)
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
Sono chiusi (fino al 3 aprile 2020)
- i musei e gli altri istituti, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura
- i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
Misure in vigore nel Comune di Meldola
- Ordinanza n.35 del 20 marzo 2020, che dispone la chiusura del mercato contadino del sabato e del mercato alimentare settimanale, e delle due case dell'acqua presenti nel territorio comunale.
- Ordinanza n. 33 in data 14 marzo 2020 che dispone la chiusura e il divieto di accesso ai parchi, giardini e cimiteri comunali (consentita la tumulazione delle salme)
Entrambe le ordinanze hanno validità fino al al 3 aprile 2020.
Coordinamento dei Servizi di Mediazione Culturale ed Interpretariato Azienda USL della Romagna: NUOVO CORONAVIRUS: Dieci comportamenti da seguire (in 8 lingue)
FAQ Decreto #IoRestoaCasa
Coronavirus. Dieci comportamenti da adottare
Indicazioni igienico-sanitarie
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
In presenza di sintomatologia
Si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus. Rivolgetevi al vostro medico di Medicina generale per avere maggiori informazioni o chiamate il numero 1500 del Ministero. In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.